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Associazione: lo statuto

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione nazionale di imprese denominata CONFIMPRESA: Confederazione Italiana della Piccola Media Impresa e dell’Artigianato.
All’Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, nonché i consorzi di imprese e le associazioni temporanee di imprese.
Confimpresa ha finalità di rappresentanza e tutela o opera per la qualificazione, l’affermazione e lo sviluppo delle imprese associate.
Per favorire in conseguimento delle finalità associative l’Assemblea di Confimpresa può deliberare l’affiliazione di altre associazioni, nonché l’adesione di Confimpresa ad altre associazioni.
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

Articolo 2

All’Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati, e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche.
Attraverso la rappresentanza l’Associazione realizza la tutela dei soci.

Articolo 3

L’Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati.
Ai servizi organizzati dell’Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

Articolo 4

Confimpresa può istituire sedi su tutto il territorio nazionale italiano ed all’estero.
L’istituzione di sedi sul territorio nazionale è di competenza della Direzione.
L’istituzione di sedi all’estero è di competenza dell’Assemblea.

Articolo 5

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea generale
  • la Direzione
  • la Presidenza
  • il Collegio dei garanti

Articolo 6

L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione; si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare le linee strategiche dell’Associazione ed esaminare e deliberare sull’utilizzo delle risorse conferite dagli associati.
L’Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni quattro anni per eleggere i componenti la Direzione ed il collegio dei garanti.
L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione, e sempre in seconda convocazione.

Articolo 7

La Direzione è l’organo che attua le linee strategiche deliberate dell’Assemblea annuale.
La Direzione è composta da un minimo di tre ad un massimo di quindici imprenditori associati.
La direzione eletta resta in carica per quattro anni.
Fanno parte di diritto della Direzione i componenti la Presidenza.
La Direzione delibera su tutte le materie di interesse dell’Associazione, escluso quanto espressamente riservato dal presente Statuto all’Assemblea generale.
La Direzione delibera l’entità della quota associativa annua.
Alla Direzione è demandato il potere di eleggere la presidenza, nominare il Presidente, i Vice Presidenti e il Segretario generale.
La Direzione delibera l’ammissione a socio dell’Associazione, su proposta della Presidenza.
La Direzione può delegare temporaneamente proprie competenze alla Presidenza.
Sulle competenze delegate dalla Direzione alla Presidenza, questa ultima relazionerà alla Direzione almeno semestralmente.
La Direzione si riunisce almeno ogni tre mesi.

Articolo 8

La Presidenza è composta dal Presidente e da due Vice Presidenti.
La Presidenza esercita la rappresentanza degli associati e sviluppa l’attività politica dell’Associazione.
Per motivi di urgenza può assumere delibere di competenza della Direzione che, in ogni caso, devono essere assoggettate alla ratifica della Direzione entro i trenta giorni successivi.

Articolo 9

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.
Il Presidente presiede le sedute degli organi associativi.
L’assenza o l’impedimento del presidente trasferisce automaticamente la rappresentanza al Vice Presidente più anziano ed, in sua assenza o impedimento all’altro Vive presidente.
Il Segretario generale partecipa ai lavori degli organi associativi senza diritto di voto.
La Presidenza può delegare al Segretario generale la rappresentanza dell’Associazione e l’attuazione delle decisioni politiche.
Il Segretario generale è responsabile dell’organizzazione e amministrazione dell’Associazione e delle strutture di sua diretta emanazione.
Il Segretario Generale assume anche il ruolo di Direttore Generale.

Articolo 10

Il Collegio dei garanti è composto da tre imprenditori eletti dall’Assemblea e resta in carica per quattro anni.
Il Collegio dei garanti decide sulla corretta interpretazione del dettato statutario.
Al Collegio dei garanti possono ricorrere i soci che, dopo aver interpellato la Presidenza, non ritengono risolte possibili controversie insorte tra il socio e l’Associazione.
Le delibere del Collegio dei garanti sono inapellabili per espresso volere dei soci.

Articolo 11

La Direzione ha il potere di emanare il regolamento operativo dell’Associazione e di modificarlo quando se ne ravvisa la necessità.
Nella redazione del regolamento la Direzione deve attenersi alle norme del presente Statuto.

Articolo 12

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Lo scioglimento è possibile con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati iscritti, riuniti in assemblea convocata con ordine del giorno che prevede tale eventualità.

Articolo 13

Tutti i soci hanno pari diritti nell’Associazione e possono, anche singolarmente, fare proposte in ordine alle iniziative politico-sindacali, ai servizi ed a tutte le altre attività organizzate o ritenute organizzabili dall’Associazione.

Articolo 14

All’interno dell’Associazione i soci possono organizzarsi per settori di attività.
Ai settori è demandata la funzione di svolgere studi e di avanzare proposte alla direzione in ordine alle politiche settoriali, ai servizi di promozione e sviluppo del settore ed alla nomina di rappresentanti dell’Associazione in Enti, organismi, commissioni ed altre istanze nelle quali è richiesta la presenza di rappresentanti dell’Associazione.

Articolo 15

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 14, i settori possono autonomamente eleggere un organo di direzione settoriale con funzioni di governo delle attività di settore e di raccordo con la Direzione dell’Associazione.
Alla direzione dell’Associazione compete deliberare sulle risorse da destinare ai settori per lo svolgimento dell’attività di competenza degli stessi.

Articolo 16

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, ferma restando la competenza dell’Assemblee generale di apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto associativo.

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